Art. 3.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei presidenti dei Gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari stessi, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ogni Gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.